Il riferimento legislativo per contenuti e durata della formazione è il D.M. n. 64 del 10/03/98, che fornisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e stabilisce le durate dei corsi di formazione.
I corsi di formazione sono:
Al termine del percorso formativo verrà consegnato un’attestato di idoneità tecnica, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco previo superamento, con esito positivo, di un esame teorico e pratico.
La qualifica di addetto prevenzione incendi necessita di aggiornamento ogni 3 anni della durata di 2 ore per le attività rischio basso, 5 ore rischio medio e 8 ore per le attività ad alto rischio.