Autorizzazione paesaggistica
Cos’è l’ autorizzazione paesaggistica?
Il Codice prescrive che, per eseguire interventi edilizi in aree soggette a tutela paesaggistica, si richieda preventivamente l’autorizzazione all’ente competente.
Gli interventi edilizi soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica sono quelli realizzati nelle aree di interesse paesaggistico. L’iter per procedere alla richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria è descritto dall’art. 148 del d. lgs 42/2004.
Entro 40 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione competente trasmette alla Soprintendenza di riferimento la proposta di autorizzazione paesaggistica.
La Soprintendenza analizza la completezza della documentazione fornita ed entro il termine perentorio di 45 giorni comunica il parere di competenza. Dopo 20 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che ha efficacia immediata.
Sommando i tempi previsti per questo iter, si può vedere come esso possa raggiungere i 105 giorni; quindi, possa durare fino a tre mesi e mezzo. Per questo motivo, è stato introdotto il procedimento di autorizzazione semplificata, previsto per interventi di lieve entità.
L’iter per ottenere l’autorizzazione paesaggistica semplificata prevede le seguenti fasi:
- l’amministrazione competente, dopo aver ricevuto la richiesta, esamina la completezza della documentazione. Entro 10 giorni la invia alla rispettiva Soprintendenza. (Salgono a 40 se sono richieste integrazioni)
- la Soprintendenza dovrà esprimere il proprio parere entro 20 giorni e inviarlo all’amministrazione telematicamente
- dopo 10 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascerà l’autorizzazione, immediatamente efficace.
Pertanto, nella migliore delle ipotesi, se tutti i documenti sono in regola, l’iter potrà concludersi entro 40 giorni. L’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere compilata, anche in modalità telematica, seguendo il modello semplificato dell’ALLEGATO C.
Deve essere inoltre corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato come previsto dall’ALLEGATO D.
Infine, è stabilito che non si debba ricorrere alla Conferenza dei Sevizi quando, oltre all’Autorizzazione semplificata, non sono richiesti:
- altri titoli
- sono sufficienti comunicazioni come SCIA o CILA.
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