Rilascio certificati di agibilità
Certificati di agibilità
Il certificato di agibilità o abitabilità è un documento fondamentale per la regolarità urbanistica dell’immobile.
L’obiettivo del certificato di agibilità è “attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente”
Il certificato di agibilità, secondo l’art.24 del DPR 380/2001, deve essere presentato nei seguenti:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Ovviamente, deve essere presentato anche nel caso di sanatorie che regolarizzano interventi ricadenti in uno dei casi a monte.
Ogni Comune ha le sue prescrizioni!!! Infatti sarà necessario verificare i regolamenti locali!
SANZIONI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI DI AGIBILITA’
La mancata presentazione della domanda entro 15 giorni dalla data di fine lavori comporta una sanzione compresa tra 77 e 464 euro. In particolare:
- € 77,00 (dal 16° al 30° giorno dall’ultimazione dei lavori),
- € 232,00 (dal 31° al 60° giorno dalla fine dei lavori),
- fino a € 464,00 (dopo il 61° giorno dall’ultimazione dei lavori).
Quindi, le conseguenze sono relativamente minime. Il problema potrebbe presentarsi in caso di compravendita o verifica della conformità urbanistica e catastale.
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